Art. 21
Riesame indipendente della relazione sulle emissioni
In vigore dal 22 set 2016
Riesame indipendente della relazione sulle emissioni
1. Il responsabile del riesame indipendente esamina la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione di verifica per appurare che il processo di verifica sia stato condotto in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.
2. Il riesame indipendente ha per oggetto l'intero processo di verifica di cui alla presente sezione e registrato nella documentazione interna di verifica.
3. In seguito all'autenticazione della relazione sulle emissioni a norma dell', lettera e), il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.
Storico versioni
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