Art. 19

Raccomandazioni di miglioramento

In vigore dal 22 set 2016
Raccomandazioni di miglioramento 1.   Il verificatore rivolge alla società raccomandazioni di miglioramento riguardo alle inesattezze e alle difformità non corrette che non comportano inesattezze rilevanti. 2.   Il verificatore può rivolgere altre raccomandazioni di miglioramento che ritiene opportune, alla luce dell'esito delle attività di verifica. 3.   Il verificatore, nel rivolgere le raccomandazioni alla società, rimane imparziale nei confronti della società, della nave e del sistema di monitoraggio e comunicazione. Esso non compromette la propria imparzialità fornendo consulenze o sviluppando parti del processo di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2015/757.
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