Art. 18
Conclusione della verifica della relazione sulle emissioni
In vigore dal 22 set 2016
Conclusione della verifica della relazione sulle emissioni
Per concludere la verifica della relazione sulle emissioni, il verificatore provvede quanto meno a:
a)
confermare che tutte le attività di verifica sono state eseguite;
b)
effettuare le analisi finali dei dati aggregati per assicurare che essi siano privi di inesattezze rilevanti;
c)
verificare che le informazioni contenute nella relazione soddisfino i requisiti del regolamento (UE) 2015/757;
d)
prima di rilasciare la relazione di verifica, preparare la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione e trasmetterli al responsabile del riesame indipendente di cui all';
e)
autorizzare una persona ad autenticare la relazione in base alle conclusioni formulate dal responsabile del riesame indipendente e agli elementi probatori che figurano nella documentazione interna di verifica, e darne notifica alla società;
f)
notificare alla Commissione e allo Stato di bandiera della nave se le condizioni per il rilascio del documento di conformità sono soddisfatte.
Storico versioni
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