Art. 16

Visite in sito

In vigore dal 22 set 2016
Visite in sito 1.   Il verificatore effettua visite in sito al fine di acquisire una sufficiente conoscenza della società e del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave illustrato nel piano di monitoraggio. 2.   Il verificatore stabilisce il o i siti da visitare in base all'esito della valutazione dei rischi e dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati. 3.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito. 4.   In deroga al paragrafo 1, il verificatore può prescindere dalla visita in sito purché, in base all'esito della valutazione dei rischi, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società; b) la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita in sito; c) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni richieste, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio e la verifica dei dati comunicati nella relazione sulle emissioni. 5.   Il verificatore che, in base all'esito di un'ispezione in sito sulla terraferma, giunge alla conclusione che è necessaria una verifica a bordo per ridurre il rischio di inesattezze rilevanti nella relazione sulle emissioni, può decidere di visitare la nave. 6.   Se il verificatore prescinde da una visita in sito a norma del paragrafo 4, ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.
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