Art. 21 · Riesame indipendente della relazione sulle emissioni

Art. 21

Riesame indipendente della relazione sulle emissioni

In vigore dal 22 set 2016
Riesame indipendente della relazione sulle emissioni 1.   Il responsabile del riesame indipendente esamina la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione di verifica per appurare che il processo di verifica sia stato condotto in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale. 2.   Il riesame indipendente ha per oggetto l'intero processo di verifica di cui alla presente sezione e registrato nella documentazione interna di verifica. 3.   In seguito all'autenticazione della relazione sulle emissioni a norma dell', lettera e), il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.
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