Art. 22

Processo di mantenimento delle competenze

In vigore dal 22 set 2016
Processo di mantenimento delle competenze 1.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo di mantenimento delle competenze inteso ad assicurare che il personale incaricato delle attività di verifica disponga delle competenze per svolgere i compiti assegnati. 2.   Ai fini del processo di cui al paragrafo 1, il verificatore quanto meno istituisce, documenta, applica e mantiene: a) criteri generali di competenza per il personale che espleti attività di verifica in conformità dell', paragrafo 3; b) criteri specifici di competenza per ciascuna delle proprie funzioni che consiste in attività di verifica, in particolare per l'auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo, il responsabile del riesame indipendente e l'esperto tecnico di cui agli ; c) un metodo per assicurare il mantenimento delle competenze e la periodica valutazione del rendimento del personale che svolge attività di verifica; d) un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica. 3.   Il verificatore controlla regolarmente, almeno a cadenza annuale, il rendimento del personale che svolge attività di verifica al fine di confermarne il permanere delle competenze.
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Processo di mantenimento delle competenze (Art. 22 Regolamento (UE) 2016/2072) — Testo vigente | Portale Normativo