Art. 46

Banche di dati dei verificatori accreditati

In vigore dal 22 set 2016
Banche di dati dei verificatori accreditati 1.   Gli organismi nazionali di accreditamento istituiscono e gestiscono una banca di dati di pubblico accesso e contenente quanto meno le seguenti informazioni: a) il nome, il numero di accreditamento e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione; b) gli Stati membri in cui ciascun verificatore effettua verifiche, se applicabile; c) le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento; d) eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore. 2.   Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito formulario standard. 3.   L'organismo riconosciuto a norma dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati nazionali.
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