Art. 45

Esperti tecnici

In vigore dal 22 set 2016
Esperti tecnici 1.   L'organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze approfondite e delle competenze in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore. 2.   L'esperto tecnico esegue compiti precisi sotto la direzione e la completa responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.
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