Art. 45
Esperti tecnici
In vigore dal 22 set 2016
Esperti tecnici
1. L'organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze approfondite e delle competenze in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore.
2. L'esperto tecnico esegue compiti precisi sotto la direzione e la completa responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:2072:oj#art-45