Art. 45 · Esperti tecnici

Art. 45

Esperti tecnici

In vigore dal 22 set 2016
Esperti tecnici 1.   L'organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze approfondite e delle competenze in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore. 2.   L'esperto tecnico esegue compiti precisi sotto la direzione e la completa responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:2072:oj#art-45