Art. 46 · Banche di dati dei verificatori accreditati

Art. 46

Banche di dati dei verificatori accreditati

In vigore dal 22 set 2016
Banche di dati dei verificatori accreditati 1.   Gli organismi nazionali di accreditamento istituiscono e gestiscono una banca di dati di pubblico accesso e contenente quanto meno le seguenti informazioni: a) il nome, il numero di accreditamento e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione; b) gli Stati membri in cui ciascun verificatore effettua verifiche, se applicabile; c) le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento; d) eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore. 2.   Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito formulario standard. 3.   L'organismo riconosciuto a norma dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati nazionali.
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