Art. 46
Banche di dati dei verificatori accreditati
In vigore dal 22 set 2016
Banche di dati dei verificatori accreditati
1. Gli organismi nazionali di accreditamento istituiscono e gestiscono una banca di dati di pubblico accesso e contenente quanto meno le seguenti informazioni:
a)
il nome, il numero di accreditamento e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione;
b)
gli Stati membri in cui ciascun verificatore effettua verifiche, se applicabile;
c)
le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento;
d)
eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore.
2. Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito formulario standard.
3. L'organismo riconosciuto a norma dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati nazionali.
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