Art. 44
Requisiti di competenza per i valutatori
In vigore dal 22 set 2016
Requisiti di competenza per i valutatori
1. I valutatori possiedono le competenze per svolgere le attività di cui agli articoli da 36 a 41. A tal fine essi:
a)
soddisfano i requisiti della norma armonizzata di cui all';
b)
sono competenti in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all', paragrafo 2, lettera b), per formazione o grazie all'accesso a una persona dotata di conoscenze ed esperienza nella revisione dei dati e delle informazioni di cui trattasi.
2. Oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i valutatori responsabili dispongono di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione.
3. Oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i responsabili del riesame interno e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull'ampliamento o sul rinnovo dell'accreditamento dispongono anche di conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l'accreditamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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