Art. 42
Organismi nazionali di accreditamento
In vigore dal 22 set 2016
Organismi nazionali di accreditamento
1. I compiti connessi all'accreditamento a norma del presente regolamento sono svolti dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'.
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