Art. 42

Organismi nazionali di accreditamento

In vigore dal 22 set 2016
Organismi nazionali di accreditamento 1.   I compiti connessi all'accreditamento a norma del presente regolamento sono svolti dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008. 2.   Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'.
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