Art. 40
Valutazione straordinaria
In vigore dal 22 set 2016
Valutazione straordinaria
1. In qualsiasi momento l'organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria del verificatore per assicurare che esso rispetti le disposizioni del presente regolamento.
2. Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di stabilire la necessità di una valutazione straordinaria, il verificatore lo informa immediatamente circa qualsiasi modifica significativa di un aspetto del proprio status o della propria operatività che si rifletta sull'accreditamento.
Tali modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all'.
Storico versioni
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