Art. 39
Rivalutazione
In vigore dal 22 set 2016
Rivalutazione
1. L'organismo nazionale di accreditamento, prima della scadenza di un certificato di accreditamento da esso rilasciato, rivaluta il verificatore interessato per stabilire se la validità del certificato può essere ampliata.
2. La rivalutazione è pianificata in modo da consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare un campione rappresentativo delle attività del verificatore oggetto del certificato.
Nel pianificare e condurre la rivalutazione l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'.
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