Art. 37

Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento

In vigore dal 22 set 2016
Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento 1.   L'organismo nazionale di accreditamento, nell'elaborare e adottare la decisione di concessione, ampliamento o rinnovo dell'accreditamento di un richiedente, tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'. 2.   L'organismo nazionale di accreditamento che decide di concedere l'accreditamento a un richiedente o rinnovarglielo rilascia un certificato di accreditamento in tal senso. 3.   Il certificato di accreditamento contiene almeno le informazioni obbligatorie secondo la norma armonizzata di cui all'. 4.   Il certificato di accreditamento è valido per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio.
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