Art. 4
Informazioni da fornire a cura delle società
In vigore dal 22 set 2016
Informazioni da fornire a cura delle società
1. Le società forniscono al verificatore il piano di monitoraggio della nave utilizzando un modulo conforme al modello riportato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927. Se il piano di monitoraggio è redatto in una lingua diversa dall'inglese, esse ne forniscono la traduzione in inglese.
2. Prima dell'inizio della valutazione del piano di monitoraggio, la società fornisce anche al verificatore almeno le seguenti informazioni:
a)
la documentazione pertinente o la descrizione degli impianti della nave, compresi i certificati delle fonti di emissioni, i flussimetri utilizzati (se del caso), le procedure e i processi o i diagrammi di flusso predisposti e mantenuti attivi al di fuori del piano, se del caso, cui il piano fa riferimento;
b)
in caso di modifiche del sistema di monitoraggio e comunicazione di cui all', paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2015/757, le pertinenti versioni aggiornate o nuovi documenti che consentono di valutare il piano modificato.
3. La società fornisce, su richiesta, qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente per valutare il piano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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