Art. 6

Visite in sito

In vigore dal 22 set 2016
Visite in sito 1.   Il verificatore effettua visite in sito per acquisire una sufficiente conoscenza delle procedure illustrate nel piano di monitoraggio e convalidare l'accuratezza delle informazioni ivi contenute. 2.   Il verificatore stabilisce il o i siti da visitare dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati. 3.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito. 4.   In deroga al paragrafo 1, il verificatore può prescindere dalla visita in sito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: e) il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società; f) la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita in sito; g) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni richieste. 5.   Se il verificatore prescinde da una visita in sito a norma del paragrafo 4, ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:2072:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo