Art. 7

Trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio

In vigore dal 22 set 2016
Trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio 1.   Il verificatore che nel corso della valutazione del piano di monitoraggio individua delle difformità le segnala tempestivamente alla società proponendo un termine entro il quale apportare le opportune correzioni. 2.   La società corregge le difformità segnalate dal verificatore e gli presenta il piano di monitoraggio riveduto entro il termine pattuito in modo che consenta al verificatore di rivalutare il piano prima dell'inizio del periodo di riferimento. 3.   Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le difformità corrette durante la valutazione del piano di monitoraggio.
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