Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 set 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «accreditamento», attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti delle norme armonizzate ai sensi dell', punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai requisiti del presente regolamento, in base alla quale è abilitato a svolgere le attività di verifica ai sensi del capo II; 2) «difformità», una delle seguenti situazioni: a) ai fini della valutazione di un piano di monitoraggio, il piano non soddisfa i requisiti di cui agli del regolamento (UE) 2015/757 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927; b) ai fini della verifica di una relazione sulle emissioni, le emissioni di CO2 e le altre informazioni pertinenti non sono comunicate in conformità con la metodologia di monitoraggio illustrata in un piano di monitoraggio dichiarato conforme da un verificatore accreditato; c) ai fini dell'accreditamento, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/757 e del presente regolamento; 3) «ragionevole garanzia», livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso positivamente nella dichiarazione di verifica, in merito al fatto che la relazione sulle emissioni oggetto della verifica non sia viziata da inesattezze rilevanti; 4) «soglia di rilevanza», limite quantitativo o valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o nell'insieme, sono considerate rilevanti dal verificatore; 5) «rischio intrinseco», probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni sia soggetto a inesattezze che, individualmente o nell'insieme, potrebbero essere rilevanti indipendentemente dall'effetto di qualsiasi attività di controllo correlata; 6) «rischio di controllo», probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni sia soggetto a inesattezze che, individualmente o aggregate con altre, potrebbero essere rilevanti e che non saranno evitate o individuate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo; 7) «rischio di non individuazione», rischio che il verificatore non individui un'inesattezza rilevante; 8) «rischio di verifica», rischio (quale funzione del rischio intrinseco, di controllo e di non individuazione) che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la relazione sulle emissioni è viziata da inesattezze rilevanti; 9) «inesattezza», omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati, fatta eccezione per l'incertezza ammissibile ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 e tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione a tale proposito; 10) «inesattezza rilevante», inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti; 11) «sito», ai fini della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni di una nave, il luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti; 12) «documentazione interna di verifica», l'insieme dei documenti interni compilato dal verificatore per comprovare e giustificare le attività svolte al fine di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione sulle emissioni a norma del presente regolamento; 13) «auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo», singolo membro di una squadra di verifica responsabile della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni; 14) «responsabile del riesame indipendente», persona appositamente incaricata dal verificatore di svolgere attività di riesame interno, che appartiene allo stesso organismo ma non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame; 15) «esperto tecnico», persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica, necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica ai fini del capo II e delle attività di accreditamento ai fini dei capi IV e V; 16) «valutatore», persona incaricata da un organismo nazionale di accreditamento di valutare, individualmente o in quanto membro di una squadra di valutazione, un verificatore ai sensi del presente regolamento; 17) «valutatore responsabile», valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva della valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

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