Art. 63

Modifica del regolamento (UE) n. 167/2013

In vigore dal 14 set 2016
Modifica del regolamento (UE) n. 167/2013 L' del regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato: 1) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Si applicano le disposizioni sulle categorie di motori, i limiti di emissione dei gas di scarico, i cicli di prova, i periodi di durabilità delle emissioni, sul monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio, sui requisiti relativi al monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio, e sull'esecuzione delle misurazioni e delle prove, nonché le disposizioni transitorie e le disposizioni che consentono la rapida omologazione UE e immissione sul mercato di motori della fase V stabilite per le macchine mobili non stradali nel regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e sugli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso. Ai fini dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione ovvero della messa in circolazione di trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, i motori nell'intervallo di potenza tra 56 e 130 kW conformi ai requisiti della fase IIIB sono considerati motori di transizione quali definiti all', punto 32), del regolamento (UE) 2016/1628. (*3)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013, e che modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).»;" 2) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma: «In deroga al principio di cui al secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di modificare, entro il 31 dicembre 2016, il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (*4), affinché: a) ai fini dell'omologazione UE per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, il periodo del posticipo di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/96 sia di quattro anni; e b) nell'ambito del regime di flessibilità di cui all' del regolamento delegato (UE) 2015/96, la flessibilità consentita ai sensi del punto 1.1.1 dell'allegato V di detto regolamento delegato sia aumentata al 150 % per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2. (*4)  Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1o ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).»."
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