Art. 14
Obblighi dei distributori in relazione ai motori non conformi
In vigore dal 14 set 2016
Obblighi dei distributori in relazione ai motori non conformi
1. Un distributore che ha motivo di credere o ritiene che un motore non sia conforme al presente regolamento non mette il motore a disposizione sul mercato fintanto che non sia stato reso conforme.
2. Il distributore informa il costruttore o il suo rappresentante se ha motivo di credere o ritiene che un motore che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento per garantire che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conformi i motori in produzione al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati, conformemente all' o 12.
Storico versioni
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