Art. 9

Obblighi dei costruttori in relazione ai motori non conformi

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi dei costruttori in relazione ai motori non conformi 1.   Un costruttore che ha motivo di credere o ritiene che uno dei suoi motori immessi sul mercato non sia conforme al presente regolamento avvia immediatamente un'indagine sulle cause della presunta non conformità e sulla probabilità che essa si verifichi. Sulla base dei risultati dell'indagine, il costruttore adotta misure correttive per garantire che i motori in produzione siano tempestivamente resi conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati. Il costruttore informa immediatamente dell'indagine l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE, fornendo i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e alle eventuali misure correttive adottate. 2.   In deroga al paragrafo 1, un costruttore non è tenuto ad adottare misure correttive in merito a un motore che non è conforme al presente regolamento in conseguenza di modifiche da esso non autorizzate e apportate dopo che il motore è stato immesso sul mercato.
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Obblighi dei costruttori in relazione ai motori non conformi (Art. 9 Regolamento (UE) 2016/1628) — Testo vigente | Portale Normativo