Art. 7
Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato
In vigore dal 14 set 2016
Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato
1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano verifiche documentali e, se del caso, controlli fisici e di laboratorio sui motori, su scala adeguata e sulla base di una percentuale adeguata di campioni. Nel procedere a tali controlli tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, di eventuali reclami e di eventuali altre informazioni pertinenti.
2. Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle attività delle autorità.
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