Art. 6
Obblighi delle autorità di omologazione
In vigore dal 14 set 2016
Obblighi delle autorità di omologazione
1. Le autorità di omologazione provvedono affinché i costruttori che chiedono un'omologazione UE rispettino il presente regolamento.
2. Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni UE esclusivamente a tipi di motore o a famiglie di motori che siano conformi al presente regolamento.
3. Le autorità di omologazione rendono pubblico, mediante l'«IMI», un registro di tutti i tipi di motore e delle famiglie di motori per cui omologazioni UE sono state rilasciate, estese o revocate, o relativamente ai quali una domanda di omologazione UE è stata respinta.
Tale registro contiene come minimo le seguenti informazioni:
a)
nome e indirizzo del costruttore e nome dell'impresa, se diverso;
b)
denominazione commerciale o denominazioni commerciali o, se del caso, marchio o marchi appartenenti al costruttore;
c)
designazione dei tipi di motore provvisti di omologazione UE del tipo di motore o, se del caso, di omologazione UE del tipo di famiglia di motori;
d)
categoria di motore;
e)
numero di omologazione UE, compreso il numero di eventuali estensioni;
f)
data di concessione, proroga, revoca o sospensione dell'omologazione UE; e
g)
il contenuto delle sezioni «Informazioni generali sul motore» e «Risultato definitivo relativo alle emissioni» del verbale di prova di cui all', paragrafo 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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