Art. 6 · Obblighi delle autorità di omologazione

Art. 6

Obblighi delle autorità di omologazione

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi delle autorità di omologazione 1.   Le autorità di omologazione provvedono affinché i costruttori che chiedono un'omologazione UE rispettino il presente regolamento. 2.   Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni UE esclusivamente a tipi di motore o a famiglie di motori che siano conformi al presente regolamento. 3.   Le autorità di omologazione rendono pubblico, mediante l'«IMI», un registro di tutti i tipi di motore e delle famiglie di motori per cui omologazioni UE sono state rilasciate, estese o revocate, o relativamente ai quali una domanda di omologazione UE è stata respinta. Tale registro contiene come minimo le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del costruttore e nome dell'impresa, se diverso; b) denominazione commerciale o denominazioni commerciali o, se del caso, marchio o marchi appartenenti al costruttore; c) designazione dei tipi di motore provvisti di omologazione UE del tipo di motore o, se del caso, di omologazione UE del tipo di famiglia di motori; d) categoria di motore; e) numero di omologazione UE, compreso il numero di eventuali estensioni; f) data di concessione, proroga, revoca o sospensione dell'omologazione UE; e g) il contenuto delle sezioni «Informazioni generali sul motore» e «Risultato definitivo relativo alle emissioni» del verbale di prova di cui all', paragrafo 12.
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