Art. 10

Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato Come minimo, i rappresentanti dei costruttori incaricati della vigilanza del mercato eseguono i seguenti compiti, che sono specificati nel mandato scritto ricevuto dal costruttore: a) garantire che la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, una copia della dichiarazione di conformità di cui all', possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni successivi all'immissione sul mercato di un motore; b) fornire all'autorità di omologazione, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un motore; c) cooperare con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, su loro richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa nell'ambito del mandato.
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Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato (Art. 10 Regolamento (UE) 2016/1628) — Testo vigente | Portale Normativo