Art. 11

Obblighi generali degli importatori

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi generali degli importatori 1.   Gli importatori immettono sul mercato solo motori conformi che hanno ottenuto l'omologazione UE. 2.   Prima di immettere sul mercato un motore al quale è stata rilasciata l'omologazione UE, gli importatori si accertano che: a) esistano la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all', paragrafo 1; b) il motore rechi la marcatura regolamentare di cui all'; c) il motore ottemperi alle prescrizioni di cui all', paragrafo 5. 3.   Per i dieci anni successivi all'immissione del motore sul mercato gli importatori, se del caso, tengono a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità di cui all' e si assicurano che la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all', paragrafo 1, siano messi, su richiesta, a disposizione di tali autorità. 4.   Gli importatori indicano sul motore, oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del motore, la propria ragione sociale, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo presso il quale possono essere contattati. 5.   Gli importatori si assicurano che il motore sia accompagnato dalle informazioni e istruzioni di cui all'. 6.   Gli importatori si assicurano che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al presente capo o al capo III. 7.   Gli importatori forniscono a un'autorità nazionale richiedente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un motore. Tali informazioni e documentazione sono redatte in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'autorità nazionale richiedente.
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