Art. 13

Obblighi generali dei distributori

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi generali dei distributori 1.   Quando mettono un motore a disposizione sul mercato, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento. 2.   Prima di metterlo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che: a) il costruttore abbia rispettato l', paragrafo 5; b) se del caso, l'importatore abbia rispettato l', paragrafi 2 e 4; c) il motore rechi la marcatura regolamentare di cui all'; d) le informazioni e istruzioni di cui all' siano disponibili in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'OEM. 3.   I distributori si assicurano che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al presente capo o al capo III. 4.   I distributori si assicurano, su richiesta motivata, che il costruttore fornisca all'autorità nazionale richiedente la documentazione di cui all', paragrafo 8, o che l'importatore fornisca a tale autorità la documentazione di cui all', paragrafo 3.
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