Art. 13
Obblighi generali dei distributori
In vigore dal 14 set 2016
Obblighi generali dei distributori
1. Quando mettono un motore a disposizione sul mercato, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di metterlo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
a)
il costruttore abbia rispettato l', paragrafo 5;
b)
se del caso, l'importatore abbia rispettato l', paragrafi 2 e 4;
c)
il motore rechi la marcatura regolamentare di cui all';
d)
le informazioni e istruzioni di cui all' siano disponibili in una lingua che possa essere facilmente compresa dall'OEM.
3. I distributori si assicurano che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al presente capo o al capo III.
4. I distributori si assicurano, su richiesta motivata, che il costruttore fornisca all'autorità nazionale richiedente la documentazione di cui all', paragrafo 8, o che l'importatore fornisca a tale autorità la documentazione di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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