Art. 10 · Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato

Art. 10

Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato Come minimo, i rappresentanti dei costruttori incaricati della vigilanza del mercato eseguono i seguenti compiti, che sono specificati nel mandato scritto ricevuto dal costruttore: a) garantire che la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, una copia della dichiarazione di conformità di cui all', possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni successivi all'immissione sul mercato di un motore; b) fornire all'autorità di omologazione, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un motore; c) cooperare con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, su loro richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa nell'ambito del mandato.
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