Art. 10
Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato
In vigore dal 14 set 2016
Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato
Come minimo, i rappresentanti dei costruttori incaricati della vigilanza del mercato eseguono i seguenti compiti, che sono specificati nel mandato scritto ricevuto dal costruttore:
a)
garantire che la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, una copia della dichiarazione di conformità di cui all', possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni successivi all'immissione sul mercato di un motore;
b)
fornire all'autorità di omologazione, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un motore;
c)
cooperare con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, su loro richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa nell'ambito del mandato.
Storico versioni
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