Art. 3

Definizioni

In vigore dal 14 set 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «macchina mobile non stradale»: qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura trasportabile o veicolo, con o senza carrozzeria o ruote, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada, comprese le macchine installate sul telaio dei veicoli destinati al trasporto di passeggeri o merci su strada; 2) «omologazione UE»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di motore o una famiglia di motori ottemperano alle pertinenti disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche del presente regolamento; 3) «inquinanti gassosi»: i seguenti inquinanti allo stato gassoso emessi da un motore: il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi (HC) totali e gli ossidi di azoto (NOx); i NOx comprendenti l'ossido nitrico (NO) e il biossido di azoto (NO2) ed espressi in equivalenti di NO2; 4) «particolato» o «PM»: la massa di qualsiasi materiale presente nel gas emesso da un motore e raccolto su un determinato materiale filtrante previa diluizione del gas con aria filtrata e pulita in modo che la temperatura non superi i 325 K (52 °C); 5) «numero di particelle» o «PN»: il numero di particelle solide emesse da un motore aventi diametro superiore a 23nm; 6) «particolato inquinante»: qualsiasi sostanza emessa da un motore e misurata in PM o PN; 7) «motore a combustione interna» o «motore»: un convertitore di energia, diverso da una turbina a gas, progettato per trasformare l'energia chimica in entrata in energia meccanica in uscita mediante un processo di combustione interna; sono compresi, ove siano stati installati, il sistema di controllo delle emissioni e l'interfaccia di comunicazione (hardware e messaggi) tra una o più centraline elettroniche di controllo del motore e qualsiasi altra centralina di controllo del gruppo propulsore o della macchina mobile non stradale necessaria per conformarsi ai capi II e III; 8) «tipo di motore»: un gruppo di motori che non differiscono per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del motore; 9) «famiglia di motori»: un gruppo di tipi di motore stabilito dal costruttore che, per loro concezione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico analoghe e rispettano i valori limite di emissione applicabili; 10) «motore capostipite»: un tipo di motore selezionato all'interno di una famiglia di motori in modo che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tale famiglia; 11) «motore di ricambio»: un motore che: a) è utilizzato esclusivamente per sostituirne uno già immesso sul mercato e installato su una macchina mobile non stradale; e b) è conforme a una fase di emissione inferiore a quella applicabile alla data di sostituzione del motore; 12) «motore in servizio»: un motore installato su una macchina mobile non stradale e impiegato secondo i profili, le condizioni e i carichi utili previsti dal suo normale funzionamento e utilizzato per eseguire le prove di monitoraggio delle emissioni di cui all'; 13) «motore AS»: un motore che funziona in base al principio dell'accensione spontanea («AS»); 14) «motore AC»: un motore che funziona in base al principio dell'accensione comandata («AC»); 15) «motore portatile ad accensione comandata»: un motore ad accensione comandata con una potenza di riferimento inferiore a 19 kW e usato su un'apparecchiatura che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) portata dall'operatore per tutta la durata della funzione o delle funzioni cui è adibita; b) per svolgere la funzione o le funzioni cui è adibita, opera in diverse posizioni, ad esempio capovolta o di lato; c) la sua somma del peso a secco, compreso il motore, è inferiore a 20 kg e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: i) l'operatore sostiene fisicamente oppure porta l'apparecchiatura per tutta la durata della funzione o delle funzioni cui è adibita; ii) l'operatore sostiene fisicamente o dirige l'apparecchiatura per tutta la durata della funzione o delle funzioni cui è adibita; iii) il motore è utilizzato in un generatore o in una pompa; 16) «carburante liquido»: un carburante allo stato liquido in condizioni ambientali standard (298K, pressione ambientale assoluta 101,3 kPa); 17) «carburante gassoso»: qualsiasi carburante interamente gassoso in condizioni ambientali standard (298K, pressione ambientale assoluta 101,3 kPa); 18) «motore a doppia alimentazione»: un motore progettato per funzionare contemporaneamente con un carburante liquido e un carburante gassoso; i due carburanti vengono dosati separatamente, con il quantitativo consumato di uno dei due carburanti rispetto all'altro in grado di variare a seconda del funzionamento; 19) «motore monocarburante»: un motore che non è un motore a doppia alimentazione; 20) «GER» (Gas Energy Ratio — rapporto energetico a gas): nel caso di un motore a doppia alimentazione, il rapporto tra il contenuto energetico apportato dal carburante gassoso e il contenuto energetico di entrambi i carburanti; nel caso di un motore monocarburante il GER è definito come 1 o 0 in funzione del tipo di carburante; 21) «motore a regime costante»: un motore la cui omologazione UE è limitata al funzionamento a regime costante, esclusi i motori in cui la funzione di regolazione del regime costante è rimossa o disattivata; può essere dotato di un regime minimo che può essere utilizzato nelle fasi di avvio o di arresto e può essere provvisto di dispositivo regolabile su un'altra velocità quando il motore è spento; 22) «motore a regime variabile»: un motore che non è un motore a regime costante; 23) «funzionamento a regime costante»: il funzionamento di un motore con un regolatore che controlla automaticamente la richiesta dell'operatore in modo da mantenere costante il regime del motore anche se cambia il carico; 24) «motore ausiliario»: un motore installato o destinato a essere installato in una macchina mobile non stradale che non produce propulsione né direttamente né indirettamente; 25) «potenza netta»: la potenza del motore in kW ottenuta al banco prova all'estremità dell'albero a gomiti, o suo equivalente, misurata secondo il metodo di misurazione della potenza dei motori a combustione interna specificato nel regolamento UNECE n. 120 utilizzando un carburante o una combinazione di carburanti di riferimento di cui all', paragrafo 2; 26) «potenza di riferimento»: la potenza netta utilizzata per determinare i valori limite di emissione applicabili per il motore; 27) «potenza nominale netta»: la potenza netta in kW dichiarata dal costruttore di un motore al regime di rotazione nominale; 28) «potenza massima netta»: il valore massimo della potenza netta sulla curva di potenza a pieno carico nominale per il tipo di motore; 29) «regime nominale»: il regime massimo a pieno carico consentito dal regolatore di un motore, secondo il progetto del costruttore oppure, in assenza di un tale regolatore, il regime al quale il motore raggiunge la potenza massima netta, come definito dal costruttore; 30) «data di fabbricazione del motore»: la data espressa come mese e anno in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione ed è pronto per essere consegnato o immagazzinato; 31) «periodo di transizione»: i primi 24 mesi successivi alle date di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V; 32) «motore di transizione»: un motore la cui data di fabbricazione è anteriore alla data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V e che: a) ottempera ai più recenti limiti di emissione applicabili definiti nella legislazione pertinente applicabile il 5 ottobre 2016; o b) rientra in un intervallo di potenza o è utilizzato o destinato a essere utilizzato in un'applicazione che non era soggetta a limiti di emissione di inquinanti e a un'omologazione a livello dell'Unione il 5 ottobre 2016; 33) «data di fabbricazione della macchina mobile non stradale»: il mese e l'anno indicati sulla marcatura regolamentare della macchina o, in assenza di una marcatura regolamentare, il mese e l'anno in cui supera il controllo finale dopo essere uscita dalla linea di produzione; 34) «nave della navigazione interna»: un'imbarcazione che rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva (UE) 2016/1629; 35) «gruppo elettrogeno»: una macchina mobile non stradale indipendente che non fa parte di un gruppo propulsore, destinata principalmente alla produzione di energia elettrica; 36) «macchina fissa»: una macchina destinata a essere installata in modo permanente in un sito per il suo primo impiego e a non essere spostata, su strada o con altro modo di trasporto, tranne al momento della spedizione dal luogo di fabbricazione al luogo della prima installazione; 37) «permanentemente installata»: imbullonata o altrimenti fissata in maniera efficace, in modo da non poter essere rimossa senza ricorrere a utensili o attrezzature, a una fondazione o un altro mezzo vincolante destinato a obbligare il motore a funzionare in un unico sito in un edificio, una struttura, un impianto o un'installazione; 38) «motoslitta»: una macchina semovente destinata a viaggiare fuori strada essenzialmente sulla neve, che si muove su cingoli a contatto con la neve e utilizza uno o più sci a contatto con la neve per cambiare direzione del moto, avente una massa massima a vuoto in ordine di marcia di 454 kg (compresi dotazioni standard, liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante e attrezzature, ma esclusi gli accessori opzionali e il conducente); 39) «veicolo fuoristrada» o «ATV»: un veicolo a motore, azionato da un motore, destinato principalmente a viaggiare su superfici non pavimentate su quattro o più ruote con pneumatici a bassa pressione, dotato di un sedile sul quale si siede a cavalcioni il solo conducente, o di un sedile sul quale si siede a cavalcioni il conducente e con il posto per al massimo un passeggero, e di un manubrio per la guida; 40) «veicolo side-by-side» o «SbS»: un veicolo semovente non articolato, guidato da un operatore, destinato principalmente a viaggiare su superfici non pavimentate su quattro o più ruote, avente una massa minima a vuoto in ordine di marcia di 300 kg (compresi dotazioni standard, liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante e attrezzature, ma esclusi gli accessori opzionali e il conducente) e una velocità massima di progetto di 25 km/h o superiore; tale veicolo è concepito altresì per il trasporto di persone e/o di merci e/o per tirare e spingere attrezzature, è guidato servendosi di un dispositivo diverso da un manubrio; è destinato a scopi ricreativi o commerciali e che non trasporta più di sei persone, compreso il conducente, che siedono vicine su uno o più sedili diversi dai sedili sui quali ci si siede a cavalcioni; 41) «veicolo ferroviario»: macchina mobile non stradale che opera esclusivamente su binari ferroviari; 42) «locomotiva»: un veicolo ferroviario progettato per fornire, direttamente grazie alle proprie ruote o indirettamente grazie alle ruote di altri veicoli ferroviari, la forza motrice per la propulsione propria e di altri veicoli ferroviari adibiti al trasporto di passeggeri, merci e altro materiale, senza essere concepito o destinato al trasporto di merci o passeggeri, tranne il conducente o qualsiasi altro operatore addetto alla stessa); 43) «automotrice ferroviaria»: un veicolo ferroviario, diverso da una locomotiva, progettato per fornire, direttamente grazie alle proprie ruote o indirettamente grazie alle ruote di altri veicoli ferroviari, la forza motrice per l'autopropulsione, specificamente concepito per il trasporto di merci o di passeggeri oppure per il trasporto misto merci-passeggeri; 44) «veicolo ferroviario ausiliario»: un veicolo ferroviario diverso da un'automotrice o da una locomotiva, comprendente, ma non esclusivamente, un veicolo ferroviario progettato specificamente per effettuare lavori di manutenzione o di costruzione od operazioni di sollevamento associati ai binari ferroviari o ad altre infrastrutture ferroviarie; 45) «gru mobile»: una gru a braccio autoalimentata in grado di muoversi su strada o fuoristrada, o entrambi, e che si basa sulla gravità per la stabilità e che opera su pneumatici, su cingoli o con altri dispositivi mobili; 46) «spazzaneve»: una macchina autoalimentata progettata esclusivamente per sgomberare la neve raccogliendone una quantità da una superficie pavimentata ed espellendola con forza dal camino; 47) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un motore o di una macchina mobile non stradale per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 48) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un motore o di una macchina mobile non stradale; 49) «costruttore»: la persona fisica o giuridica che, dinanzi all'autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione UE o di autorizzazione del motore e della conformità della produzione del motore, ed è inoltre responsabile in relazione alle problematiche di vigilanza del mercato per i motori prodotti, indipendentemente dal fatto che sia direttamente coinvolta o no in tutte le fasi di progettazione e di fabbricazione del motore oggetto della procedura di omologazione UE; 50) «rappresentante del costruttore» o «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione debitamente nominata dal costruttore, mediante mandato scritto, per rappresentarlo dinanzi all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e per agire per suo conto negli ambiti trattati dal presente regolamento; 51) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un motore in provenienza da un paese terzo, indipendentemente dal fatto che il motore sia già installato o no su macchine mobili non stradali; 52) «distributore», la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un motore; 53) «operatore economico»: il costruttore, il rappresentante del costruttore, l'importatore o il distributore; 54) «costruttore di apparecchiature originali» o «OEM»: la persona fisica o giuridica che costruisce macchine mobili non stradali; 55) «autorità di omologazione»: l'autorità di uno Stato membro, istituita o designata da uno Stato membro e notificata dallo stesso alla Commissione, e che sia competente per: a) tutti gli aspetti dell'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori; b) la procedura di autorizzazione; c) la concessione e, se del caso, la revoca o il rifiuto di omologazione UE e il rilascio delle schede di omologazione UE; d) la funzione di referente delle autorità di omologazione di altri Stati membri; e) la designazione dei servizi tecnici; e f) l'accertamento che il costruttore rispetti i propri obblighi circa la conformità della produzione; 56) «servizio tecnico»: un organismo o un ente che l'autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove oppure come ente per la valutazione della conformità presso il quale effettuare le valutazioni iniziali e le altre prove o ispezioni, per conto dell'autorità di omologazione o della stessa autorità di omologazione quando svolge tali funzioni; 57) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire che i motori messi a disposizione sul mercato ottemperino alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione; 58) «autorità di vigilanza del mercato»: l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; 59) «autorità nazionale»: un'autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa ed è responsabile, in relazione a motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali o a macchine mobili non stradali sulle quali sono installati motori, della vigilanza del mercato, dei controlli alle frontiere o dell'immissione sul mercato in uno Stato membro; 60) «utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica, diversa dal costruttore, dall'OEM, dall'importatore o dal distributore, che è responsabile del funzionamento del motore installato su una macchina mobile non stradale; 61) «strategia di controllo delle emissioni»: un elemento o una serie di elementi progettuali incorporati nel progetto generale di un motore o in una macchina mobile non stradale su cui un motore è installato e utilizzati per il controllo delle emissioni; 62) «sistema di controllo delle emissioni»: qualsiasi dispositivo, sistema o elemento progettuale che controlla o riduce le emissioni; 63) «strategia di manomissione»: una strategia di controllo delle emissioni che riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni ambientali o di funzionamento del motore tipiche del normale funzionamento delle macchine o estranee alle procedure di prova per l'omologazione UE; 64) «centralina elettronica di controllo»: il dispositivo elettronico del motore che fa parte del sistema di controllo delle emissioni e usa i dati dai sensori del motore per controllare i parametri del motore; 65) «ricircolo dei gas di scarico» o «EGR»: un dispositivo tecnico che fa parte del sistema di controllo delle emissioni e riduce le emissioni reincanalando i gas di scarico che sono stati espulsi dalla camera o dalle camere di combustione nel motore per essere miscelati con l'aria in entrata prima o durante la combustione, fatta eccezione per l'impiego della fasatura delle valvole per aumentare la quantità di gas di scarico residui nella camera o nelle camere di combustione che è miscelata con l'aria in entrata prima o durante la combustione; 66) «sistema di post-trattamento dei gas di scarico»: il catalizzatore, il filtro antiparticolato, il sistema deNOx, il sistema combinato deNOx-filtro antiparticolato o qualsiasi altro dispositivo di riduzione delle emissioni, a eccezione del sistema di ricircolo dei gas di scarico e dei turbocompressori, che fa parte del sistema di controllo delle emissioni ma è installato a valle delle valvole di scarico del motore; 67) «manomissione»: la disattivazione, l'adattamento o la modifica del sistema di controllo delle emissioni, compresi eventuali software o altri elementi logici di controllo di tale sistema, che, intenzionalmente o meno, possa causare il deterioramento delle prestazioni del motore in materia di emissioni; 68) «ciclo di prova»: una sequenza di punti di prova aventi ciascuno un regime e una coppia definiti da far seguire al motore in sede di prova in condizioni operative stazionarie o transitorie; 69) «ciclo di prova stazionario»: un ciclo di prova in cui il regime e la coppia del motore sono mantenuti a un insieme limitato di valori nominalmente costanti; le prove in stato stazionario sono prove in modalità discreta o prove con rampe di transizione (RMC); 70) «ciclo di prova transitorio»: un ciclo di prova con una sequenza di valori di regime e coppia normalizzati che variano secondo per secondo nel tempo; 71) «basamento del motore»: gli spazi delimitati, nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell'olio da condotti interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi; 72) «rigenerazione»: l'evento durante il quale il livello delle emissioni cambia mentre le prestazioni del sistema di post-trattamento dei gas di scarico sono ripristinate secondo i parametri di progettazione e che può essere classificato come rigenerazione continua o rigenerazione non frequente (periodica); 73) «periodo di durabilità delle emissioni» o «PDE»: il numero di ore o, se del caso, la distanza utilizzati per determinare i fattori di deterioramento; 74) «fattori di deterioramento»: la serie di fattori che esprimono il rapporto tra emissioni all'inizio e alla fine del periodo di durabilità delle emissioni; 75) «prova virtuale»: simulazioni al computer, compresi calcoli, realizzate per dimostrare il livello di prestazioni di un motore come ausilio alla presa di decisioni senza ricorrere fisicamente all'uso di un motore.
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