Art. 61

Modifica della direttiva 97/68/CE

In vigore dal 14 set 2016
Modifica della direttiva 97/68/CE La direttiva 97/68/CE è modificata come segue: 1) all', paragrafo 4 bis, sono aggiunti i comma seguenti: «In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare, su richiesta da parte di un OEM, l'immissione sul mercato di motori conformi ai valori limite di emissione della fase IIIA, purché tali motori siano destinati a essere installati su una macchina mobile non stradale da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva, secondo la definizione contenuta nell', punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). I costruttori forniscono all'autorità di omologazione le debite prove che i motori sono installati esclusivamente su macchine mobili non stradali certificate come conformi a tali prescrizioni. Una marcatura con la dicitura “motore per uso limitato in macchina prodotta da”, seguita dal nome dell'OEM e dal riferimento unico alla deroga associata, deve essere apposta su ciascuno di tali motori, accanto alla marcatura regolamentare del motore di cui all'allegato I, sezione 3. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l'omologazione UE e autorizzare l'immissione sul mercato di motori della categoria RLL con una potenza massima netta superiore a 2 000 kW non conformi ai limiti di emissione stabiliti nell'allegato II destinati all'installazione su locomotive utilizzate esclusivamente su una rete ferroviaria a scartamento di 1 520 mm tecnicamente isolata. Tali motori sono come minimo conformi ai limiti di emissione cui i motori dovevano essere conformi per essere immessi sul mercato il 31 dicembre 2011. (*1)  Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).»;" 2) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai motori installati sulle macchine per la raccolta del cotone.».
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