Art. 8

Installazione controllata degli algoritmi

In vigore dal 19 lug 2016
Installazione controllata degli algoritmi (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) Prima dell'installazione dell'algoritmo di negoziazione l'impresa di investimento fissa limiti predefiniti riguardanti: a) il numero di strumenti finanziari negoziati; b) il prezzo, il valore e il numero degli ordini; c le posizioni strategiche; e d) il numero di sedi di negoziazione a cui gli ordini vengono trasmessi.
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