Art. 8
Installazione controllata degli algoritmi
In vigore dal 19 lug 2016
Installazione controllata degli algoritmi
(, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Prima dell'installazione dell'algoritmo di negoziazione l'impresa di investimento fissa limiti predefiniti riguardanti:
a)
il numero di strumenti finanziari negoziati;
b)
il prezzo, il valore e il numero degli ordini;
c
le posizioni strategiche; e
d)
il numero di sedi di negoziazione a cui gli ordini vengono trasmessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:589:oj#art-8