Art. 10

Prove di stress

In vigore dal 19 lug 2016
Prove di stress (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) Nel quadro dell'autovalutazione annuale ai sensi dell', l'impresa di investimento effettua prove dei sistemi di negoziazione algoritmica e delle procedure e dei controlli di cui agli articoli da 12 a 18 per verificare che possano sopportare un aumento del flusso degli ordini o condizioni di stress del mercato. L'impresa di investimento concepisce tali prove tenendo conto della natura delle attività di negoziazione che svolge e dei sistemi di negoziazione che utilizza. L'impresa di investimento assicura che le prove siano effettuate in modo da non compromettere l'ambiente di produzione. Le prove comprendono: a) prove riguardanti volumi elevati di messaggi, basate sul numero massimo di messaggi ricevuti e inviati dall'impresa di investimento nel corso dei sei mesi precedenti, moltiplicato per due; b) prove riguardanti volumi elevati di negoziazioni, basate sul volume massimo di negoziazioni raggiunto dall'impresa di investimento nel corso dei sei mesi precedenti, moltiplicato per due.
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