Art. 17

Controlli post-negoziazione

In vigore dal 19 lug 2016
Controlli post-negoziazione (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   L'impresa di investimento applica in continuo i controlli post-negoziazione messi in atto. Una volta scattato un controllo post-negoziazione l'impresa di investimento adotta misure appropriate, che possono includere l'adeguamento o la disattivazione del pertinente algoritmo di negoziazione o del pertinente sistema di negoziazione o il ritiro ordinato dal mercato. 2.   Tra i controlli post-negoziazione di cui al paragrafo 1 rientrano la valutazione e il monitoraggio continui del rischio di mercato e del rischio di credito dell'impresa di investimento in termini di esposizione effettiva. 3.   L'impresa di investimento conserva le registrazioni delle operazioni e le informazioni contabili, che devono essere complete, accurate e coerenti. L'impresa di investimento procede alla riconciliazione dei propri log elettronici di negoziazione con le informazioni su propri ordini e sulle proprie esposizioni al rischio in essere fornite dalle sedi di negoziazione a cui invia gli ordini, dai broker o dai fornitori di accesso elettronico diretto, dai partecipanti diretti di controparti centrali o dalle controparti centrali e dai fornitori di dati o da altri partner commerciali pertinenti. La riconciliazione è effettuata in tempo reale se i predetti partecipanti al mercato forniscono le informazioni in tempo reale. L'impresa di investimento è in grado di calcolare in tempo reale le sue esposizioni in essere e quelle dei suoi operatori e clienti. 4.   Per i derivati, i controlli post-negoziazione di cui al paragrafo 1 includono controlli del livello massimo delle posizioni strategiche lunghe, corte e complessive e i limiti di negoziazione sono fissati in unità che siano appropriate ai tipi di strumenti finanziari interessati. 5.   Il monitoraggio post-negoziazione è effettuato dagli operatori responsabili dell'algoritmo e della funzione di controllo dei rischi dell'impresa di investimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:589:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo