Art. 19

Disposizioni generali sull'accesso elettronico diretto

In vigore dal 19 lug 2016
Disposizioni generali sull'accesso elettronico diretto (, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE) Per soddisfare i requisiti di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, il fornitore di accesso elettronico diretto stabilisce le politiche e le procedure per assicurare che la negoziazione dei clienti con accesso elettronico diretto avvenga in conformità alle regole della sede di negoziazione.
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