Art. 21
Specifiche per i sistemi dei fornitori di accesso elettronico diretto
In vigore dal 19 lug 2016
Specifiche per i sistemi dei fornitori di accesso elettronico diretto
(, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Il fornitore di accesso elettronico diretto assicura che i sistemi di negoziazione gli consentano:
a)
di monitorare gli ordini immessi dal cliente con accesso elettronico diretto che utilizza il codice di negoziazione del fornitore di accesso elettronico diretto;
b)
di bloccare o cancellare automaticamente gli ordini provenienti da singoli che gestiscono sistemi di negoziazione i quali immettono ordini collegati alla negoziazione algoritmica e sono privi di autorizzazione all'immissione degli ordini tramite accesso elettronico diretto;
c)
di bloccare o cancellare automaticamente gli ordini del cliente con accesso elettronico diretto per gli strumenti finanziari che il cliente non è autorizzato a negoziare, utilizzando un sistema di indicatori interni per individuare e bloccare singoli clienti o i gruppi di clienti con accesso elettronico diretto;
d)
di bloccare o cancellare automaticamente gli ordini del cliente con accesso elettronico diretto che violano le soglie di gestione dei rischi del fornitore di accesso elettronico diretto, applicando controlli sulle esposizioni dei singoli clienti con accesso elettronico diretto, sugli strumenti finanziari o sui gruppi di clienti con accesso elettronico diretto;
e)
di arrestare i flussi di ordini trasmessi dai clienti con accesso elettronico diretto;
f)
di sospendere o revocare i servizi di accesso elettronico diretto al cliente con accesso elettronico diretto se il fornitore di accesso elettronico diretto non è certo che il mantenimento dell'accesso sarebbe in linea con le sue regole e procedure miranti ad assicurare una negoziazione corretta e ordinata e l'integrità del mercato;
g)
di effettuare, se necessario, il riesame dei sistemi interni di controllo del rischio dei clienti con accesso elettronico diretto.
2. Il fornitore di accesso elettronico diretto si dota di procedure per valutare, gestire e attenuare le perturbazioni del mercato e i rischi specifici dell'impresa. Il fornitore di accesso elettronico diretto è in grado di individuare le persone da informare in caso di errori che determinino violazioni del profilo di rischio della sede di negoziazione o potenziali violazioni delle sue regole.
3. Il fornitore di accesso elettronico diretto è sempre in grado di individuare i diversi clienti con accesso elettronico diretto e le sale operative e gli operatori dei clienti che immettono ordini tramite i sistemi del fornitore di accesso elettronico diretto, assegnando loro un codice identificativo univoco.
4. Il fornitore di accesso elettronico diretto che consente al cliente con accesso elettronico diretto di fornire a sua volta accesso elettronico diretto ai propri clienti (di seguito «subdelega») è in grado di individuare i diversi flussi di ordini dai beneficiari della subdelega, senza essere tenuto a conoscere l'identità dei beneficiari.
5. Il fornitore di accesso elettronico diretto registra i dati relativi agli ordini immessi dai clienti con accesso elettronico diretto, ivi comprese le modifiche e le cancellazioni, gli allarmi generati dai sistemi di monitoraggio e le modifiche apportate al processo di filtraggio.
Storico versioni
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