Art. 22

Valutazione dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto nel quadro della diligenza dovuta

In vigore dal 19 lug 2016
Valutazione dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto nel quadro della diligenza dovuta (, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Il fornitore di accesso elettronico diretto effettua nel quadro della diligenza dovuta una valutazione dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto, per assicurare che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento e le regole della sede di negoziazione di cui offre l'accesso. 2.   La valutazione nel quadro della diligenza dovuta di cui al paragrafo 1 riguarda: a) la governance e la struttura proprietaria del potenziale cliente con accesso elettronico diretto; b) i tipi di strategie che saranno applicate dal potenziale cliente con accesso elettronico diretto; c) l'assetto operativo, i sistemi, i controlli pre- e post-negoziazione e il monitoraggio in tempo reale del potenziale cliente con accesso elettronico diretto. L'impresa di investimento che offre accesso elettronico diretto che consente ai clienti di utilizzare software di negoziazione di terze parti per l'accesso alle sedi di negoziazione assicura che il software consenta controlli pre-negoziazione equivalenti ai controlli pre-negoziazione di cui al presente regolamento; d) le responsabilità della gestione delle azioni e degli errori in seno al potenziale cliente con accesso elettronico diretto; e) il modello e il comportamento in materia di negoziazione seguiti in passato dal potenziale cliente con accesso elettronico diretto; f) il livello del previsto volume di negoziazioni e di ordini del potenziale cliente con accesso elettronico diretto; g) la capacità del potenziale cliente con accesso elettronico diretto di rispettare le obbligazioni finanziarie nei confronti del fornitore di accesso elettronico diretto; h) i precedenti disciplinari del potenziale cliente con accesso elettronico diretto, se disponibili. 3.   Il fornitore di accesso elettronico diretto che consente la subdelega, prima di concedere l'accesso al potenziale cliente, assicura che questi disponga di un quadro in materia di diligenza dovuta che sia almeno equivalente a quello descritto ai paragrafi 1 e 2.
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