Art. 18
Sicurezza e limiti di accesso
In vigore dal 19 lug 2016
Sicurezza e limiti di accesso
(, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento attua una strategia informatica, che preveda obiettivi e misure definiti, che:
a)
sia conforme alla strategia commerciale e di rischio dell'impresa di investimento e adeguata alle sue attività operative e ai rischi ai quali è esposta;
b)
sia basata su un'organizzazione informatica affidabile, anche per quanto riguarda servizi, produzione e sviluppo;
c)
sia in linea con una gestione efficace della sicurezza informatica.
2. L'impresa di investimento istituisce e mantiene dispositivi adeguati per la sicurezza fisica ed elettronica che riducano al minimo i rischi di attacchi contro i sistemi informatici e che comprendano un'efficace gestione dell'accesso e dell'identità. I dispositivi garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'autenticità e la disponibilità dei dati e l'affidabilità e la solidità dei sistemi di informazione dell'impresa di investimento.
3. L'impresa di investimento informa immediatamente l'autorità competente di eventuali violazioni rilevanti delle sue misure di sicurezza fisica ed elettronica. Trasmette un rapporto sull'incidente all'autorità competente, indicando la natura dell'incidente, le misure adottate a seguito dell'incidente e le iniziative adottate per evitare il ripetersi di tali incidenti.
4. L'impresa di investimento effettua una volta all'anno prove anti-intrusione e scansioni della vulnerabilità per simulare ciberattacchi.
5. L'impresa di investimento assicura di essere in grado di identificare tutte le persone che detengono diritti di accesso critici ai suoi sistemi informatici. L'impresa di investimento limita il numero di tali persone e ne monitora l'accesso ai sistemi informatici al fine di garantire la tracciabilità in ogni momento.
Storico versioni
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