Art. 12

Funzione di cancellazione

In vigore dal 19 lug 2016
Funzione di cancellazione (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   L'impresa di investimento è in grado di cancellare immediatamente, come misura di emergenza, uno o tutti gli ordini non eseguiti trasmessi a una o a tutte le sedi di negoziazione a cui l'impresa di investimento è collegata (di seguito «funzione di cancellazione»). 2.   Ai fini del paragrafo 1, tra gli ordini non eseguiti sono inclusi gli ordini provenienti da singoli operatori, singole sale operative o, se del caso, singoli clienti. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'impresa di investimento è in grado di individuare l'algoritmo di negoziazione, l'operatore, la sala operativa o, se del caso, il cliente responsabile di ogni ordine trasmesso alla sede di negoziazione.
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Funzione di cancellazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/589) — Testo vigente | Portale Normativo