Art. 14

Meccanismi di continuità operativa

In vigore dal 19 lug 2016
Meccanismi di continuità operativa (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Per i sistemi di negoziazione algoritmica l'impresa di investimento si dota di meccanismi di continuità operativa che siano adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. I meccanismi sono documentati su supporto durevole. 2.   I meccanismi di continuità operativa dell'impresa di investimento consentono di gestire efficacemente gli incidenti perturbatori e, se del caso, di assicurare una rapida ripresa della negoziazione algoritmica. I meccanismi sono adattati ai sistemi di negoziazione di ciascuna sede di negoziazione utilizzata e comprendono i seguenti elementi: a) un quadro di governance per lo sviluppo e la messa in funzione dei meccanismi di continuità operativa; b) una serie di possibili scenari negativi relativi al funzionamento dei sistemi di negoziazione algoritmica, compresi l'indisponibilità dei sistemi, del personale, dello spazio di lavoro, dei fornitori esterni o dei centri di dati o la perdita o l'alterazione di dati e documenti essenziali; c) procedure per il trasferimento del sistema di negoziazione verso un sito di back-up e il funzionamento del sistema di negoziazione da tale sito, qualora la disponibilità di un tale sito sia appropriata alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento; d) la formazione del personale sul funzionamento dei meccanismi di continuità operativa; e) la politica in materia di utilizzo della funzione di cui all'; f) dispositivi per la disattivazione del pertinente algoritmo di negoziazione o sistema di negoziazione, se del caso; g) dispositivi alternativi che consentano all'impresa di investimento di gestire gli ordini e le posizioni ancora aperte. 3.   L'impresa di investimento assicura che l'algoritmo di negoziazione o il sistema di negoziazione possa essere disattivato conformemente ai meccanismi di continuità operativa, senza creare condizioni di negoziazione anormali. 4.   L'impresa di investimento riesamina e sottopone a prove i meccanismi di continuità operativa una volta all'anno e provvede a modificarli alla luce del riesame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:589:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Meccanismi di continuità operativa (Art. 14 Regolamento (UE) 2017/589) — Testo vigente | Portale Normativo