Art. 14
Meccanismi di continuità operativa
In vigore dal 19 lug 2016
Meccanismi di continuità operativa
(, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Per i sistemi di negoziazione algoritmica l'impresa di investimento si dota di meccanismi di continuità operativa che siano adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. I meccanismi sono documentati su supporto durevole.
2. I meccanismi di continuità operativa dell'impresa di investimento consentono di gestire efficacemente gli incidenti perturbatori e, se del caso, di assicurare una rapida ripresa della negoziazione algoritmica. I meccanismi sono adattati ai sistemi di negoziazione di ciascuna sede di negoziazione utilizzata e comprendono i seguenti elementi:
a)
un quadro di governance per lo sviluppo e la messa in funzione dei meccanismi di continuità operativa;
b)
una serie di possibili scenari negativi relativi al funzionamento dei sistemi di negoziazione algoritmica, compresi l'indisponibilità dei sistemi, del personale, dello spazio di lavoro, dei fornitori esterni o dei centri di dati o la perdita o l'alterazione di dati e documenti essenziali;
c)
procedure per il trasferimento del sistema di negoziazione verso un sito di back-up e il funzionamento del sistema di negoziazione da tale sito, qualora la disponibilità di un tale sito sia appropriata alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento;
d)
la formazione del personale sul funzionamento dei meccanismi di continuità operativa;
e)
la politica in materia di utilizzo della funzione di cui all';
f)
dispositivi per la disattivazione del pertinente algoritmo di negoziazione o sistema di negoziazione, se del caso;
g)
dispositivi alternativi che consentano all'impresa di investimento di gestire gli ordini e le posizioni ancora aperte.
3. L'impresa di investimento assicura che l'algoritmo di negoziazione o il sistema di negoziazione possa essere disattivato conformemente ai meccanismi di continuità operativa, senza creare condizioni di negoziazione anormali.
4. L'impresa di investimento riesamina e sottopone a prove i meccanismi di continuità operativa una volta all'anno e provvede a modificarli alla luce del riesame.
Storico versioni
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