Art. 11

Gestione delle modifiche sostanziali

In vigore dal 19 lug 2016
Gestione delle modifiche sostanziali (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   L'impresa di investimento assicura che ogni proposta di modifica sostanziale dell'ambiente di produzione relativa alla negoziazione algoritmica sia preceduta dall'esame della modifica da parte di una persona designata dall'alta dirigenza dell'impresa di investimento. La profondità dell'esame è proporzionata all'entità della modifica proposta. 2.   L'impresa di investimento stabilisce le procedure per assicurare che tutte le modifiche alle funzioni dei suoi sistemi siano comunicate agli operatori responsabili dell'algoritmo di negoziazione, alla funzione di controllo della conformità e alla funzione di gestione del rischio.
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