Art. 7
Ambienti di prova
In vigore dal 19 lug 2016
Ambienti di prova
(, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento assicura che le prove di conformità ai criteri di cui all', paragrafo 4, lettere a), b) e d), siano effettuate in un ambiente distinto dall'ambiente di produzione, dedicato specificamente allo sviluppo e alle prove dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione.
Ai fini del primo comma, per «ambiente di produzione» si intende l'ambiente in cui i sistemi di negoziazione algoritmica sono effettivamente impiegati, comprendente l'hardware e il software utilizzati dagli operatori, l'instradamento degli ordini verso le sedi di negoziazione, i dati di mercato e le relative banche dati, i sistemi di controllo dei rischi, la raccolta dei dati, i sistemi di analisi e i sistemi di elaborazione post-negoziazione.
2. L'impresa di investimento può soddisfare i requisiti in materia di prove di cui al paragrafo 1 utilizzando il proprio ambiente di prova o un ambiente di prova fornito da una sede di negoziazione, da un fornitore di accesso elettronico diretto o da un venditore.
3. L'impresa di investimento mantiene la piena responsabilità delle prove dei sistemi di negoziazione algoritmica, degli algoritmi di negoziazione o delle strategie di negoziazione algoritmica e delle modifiche necessarie.
Storico versioni
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