Art. 6
Prove di conformità
In vigore dal 19 lug 2016
Prove di conformità
(, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento effettua prove della conformità dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione:
a)
al sistema della sede di negoziazione in ciascuno dei seguenti casi:
i)
quando accede alla sede di negoziazione in quanto membro;
ii)
quando si connette per la prima volta alla sede di negoziazione mediante un meccanismo di accesso sponsorizzato;
iii)
in caso di modifica sostanziale dei sistemi della sede di negoziazione;
iv)
prima dell'installazione o degli aggiornamenti sostanziali del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento;
b)
al sistema del fornitore di accesso diretto al mercato in ciascuno dei seguenti casi:
i)
quando accede per la prima volta alla sede di negoziazione mediante un meccanismo di accesso diretto al mercato;
ii)
in caso di modifica sostanziale della funzione di accesso diretto al mercato offerta dal fornitore;
iii)
prima dell'installazione o degli aggiornamenti sostanziali del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento;
2. Le prove di conformità consentono di verificare se gli elementi di base del sistema di negoziazione algoritmica o dell'algoritmo di negoziazione funzionano correttamente e sono conformi ai requisiti della sede di negoziazione o del fornitore di accesso diretto al mercato. A tal fine, le prove consentono di verificare che i sistemi di negoziazione algoritmica o l'algoritmo di negoziazione:
a)
interagiscano come previsto con la logica di abbinamento della sede di negoziazione;
b)
processino adeguatamente i flussi di dati scaricati dalla sede di negoziazione.
Storico versioni
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