Art. 6 · Prove di conformità

Art. 6

Prove di conformità

In vigore dal 19 lug 2016
Prove di conformità (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   L'impresa di investimento effettua prove della conformità dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione: a) al sistema della sede di negoziazione in ciascuno dei seguenti casi: i) quando accede alla sede di negoziazione in quanto membro; ii) quando si connette per la prima volta alla sede di negoziazione mediante un meccanismo di accesso sponsorizzato; iii) in caso di modifica sostanziale dei sistemi della sede di negoziazione; iv) prima dell'installazione o degli aggiornamenti sostanziali del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento; b) al sistema del fornitore di accesso diretto al mercato in ciascuno dei seguenti casi: i) quando accede per la prima volta alla sede di negoziazione mediante un meccanismo di accesso diretto al mercato; ii) in caso di modifica sostanziale della funzione di accesso diretto al mercato offerta dal fornitore; iii) prima dell'installazione o degli aggiornamenti sostanziali del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento; 2.   Le prove di conformità consentono di verificare se gli elementi di base del sistema di negoziazione algoritmica o dell'algoritmo di negoziazione funzionano correttamente e sono conformi ai requisiti della sede di negoziazione o del fornitore di accesso diretto al mercato. A tal fine, le prove consentono di verificare che i sistemi di negoziazione algoritmica o l'algoritmo di negoziazione: a) interagiscano come previsto con la logica di abbinamento della sede di negoziazione; b) processino adeguatamente i flussi di dati scaricati dalla sede di negoziazione.
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