Art. 17
Metodologia, data di pubblicazione e data di applicazione dei calcoli a fini di trasparenza
In vigore dal 14 lug 2016
Metodologia, data di pubblicazione e data di applicazione dei calcoli a fini di trasparenza
[Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Al più tardi 14 mesi dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e successivamente entro il 1o marzo di ogni anno le autorità competenti, in relazione a ciascuno strumento finanziario per le quali esse sono l'autorità competente, raccolgono i dati, effettuano i calcoli e assicurano la pubblicazione delle informazioni seguenti:
a)
la sede di negoziazione che è il mercato più rilevante in termini di liquidità come stabilito all', paragrafo 2;
b)
il volume medio giornaliero degli scambi al fine di stabilire le dimensioni degli ordini di dimensione elevata, come stabilito all', paragrafo 3;
c)
il valore medio delle operazioni al fine della determinazione della dimensione standard del mercato come stabilito all', paragrafo 2.
2. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 ai fini dell', paragrafo 1, lettere a) e c), e dell', paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o aprile dell'anno in cui le informazioni sono state pubblicate.
Se le informazioni di cui al primo comma sono sostituite da nuove informazioni a norma del paragrafo 3 nel periodo di 12 mesi di cui allo stesso comma, le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le nuove informazioni ai fini dell', paragrafo 1, lettere a) e c), e dell', paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Le autorità competenti assicurano che le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi del paragrafo 1 siano regolarmente aggiornate ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 e che tutte le modifiche di ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato o altro strumento finanziario analogo che incidono significativamente sui precedenti calcoli e sulle informazioni pubblicate siano incluse negli aggiornamenti.
4. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, il volume degli scambi in relazione ad uno strumento finanziario è calcolato sommando il risultato ottenuto moltiplicando, per ciascuna operazione eseguita durante un determinato periodo di tempo, il numero di unità dello strumento finanziario scambiate tra gli acquirenti e i venditori per il prezzo unitario applicabile all'operazione.
5. Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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