Art. 18
Riferimento alle autorità competenti
In vigore dal 14 lug 2016
Riferimento alle autorità competenti
[Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'autorità competente per uno specifico strumento finanziario incaricata di eseguire i calcoli e assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui agli è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e all' del regolamento delegato (UE) 2017/571.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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