Art. 19

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 lug 2016
Disposizioni transitorie 1.   In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti raccolgono i dati, effettuano i calcoli e ne assicurano la pubblicazione immediatamente dopo averli eseguiti entro i seguenti termini: a) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno dieci settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati dei calcoli al più tardi quattro settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; b) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati dei calcoli entro la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. 2.   I calcoli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti come segue: a) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno sedici settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i calcoli si basano sui dati disponibili per un periodo di riferimento di 40 settimane avente inizio 52 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; b) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio sedici settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i calcoli si basano sui dati disponibili per le prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario; c) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i calcoli si basano sui precedenti dati storici sulla negoziazione relativi agli strumenti finanziari o ad altri strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. 3.   Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 ai fini dell', paragrafo 1, lettere a) e c), e dell', paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, per un periodo di 15 mesi a decorrere dalla data di applicazione del medesimo regolamento. 4.   Durante il periodo di cui al paragrafo 3, le autorità competenti assicurano quanto segue per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2, lettere b) e c): a) che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 continuino ad essere adeguate ai fini dell', paragrafo 1, lettere a) e c), e dell', paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014; b) che le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 siano aggiornate sulla base di un più lungo periodo di negoziazione e di dati storici sulle negoziazioni più ampi, se necessario.
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