Art. 16

Riferimento al giorno di negoziazione e all'orario giornaliero di contrattazione

In vigore dal 14 lug 2016
Riferimento al giorno di negoziazione e all'orario giornaliero di contrattazione 1.   In relazione alle sedi di negoziazione, per giorno di negoziazione si intendono i giorni in cui la sede di negoziazione è aperta alla negoziazione. 2.   Per orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione o di un'impresa di investimento si intendono le ore che la sede di negoziazione o l'impresa di investimento ha precedentemente stabilito come orario di contrattazione e comunicato al pubblico. 3.   Per apertura del giorno di negoziazione della sede di negoziazione si intende l'inizio dell'orario di contrattazione quotidiano della sede di negoziazione. 4.   Per fine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione si intende la fine dell'orario di contrattazione quotidiano della sede di negoziazione.
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