Art. 15
Pubblicazione differita delle operazioni
In vigore dal 14 lug 2016
Pubblicazione differita delle operazioni
[, paragrafo 1, e , paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi al termine del periodo pertinente di cui alle tabelle 4, 5 e 6 dell'allegato II, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:
a)
si tratta di un'operazione tra un'impresa di investimento, che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, e un'altra controparte;
b)
le dimensioni dell'operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili specificate nelle tabelle 4, 5 o 6 dell'allegato II, a seconda dei casi.
2. Le pertinenti dimensioni minime ammissibili ai fini del paragrafo 1, lettera b), sono determinate in conformità del volume medio giornaliero degli scambi calcolato conformemente all'.
3. Per le operazioni per le quali è autorizzata la pubblicazione differita fino alla fine del giorno di negoziazione, come specificato nelle tabelle 4, 5 e 6 dell'allegato II, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli delle operazioni:
a)
per quanto possibile in tempo reale dopo la fine del giorno di negoziazione, compresa l'asta di chiusura, se del caso, per le operazioni eseguite oltre due ore prima della fine del giorno di negoziazione;
b)
entro mezzogiorno ora locale del giorno di negoziazione successivo, per le operazioni non contemplate alla lettera a).
Per le operazioni effettuate al di fuori delle sedi di negoziazione, il giorno di negoziazione e l'asta di chiusura sono quelli del mercato più rilevante in termini di liquidità stabilito ai sensi dell'.
4. Quando un'operazione tra due imprese di investimento è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell', paragrafi 5 e 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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